Lo psicologo è un professionista il cui lavoro quotidiano è associato a concetti come comfort, sicurezza, possibilità di aprirsi e di sentirsi a proprio agio. Si può dire davvero tutto al proprio psicologo? Quando scatta, per lui, l’obbligo di denunciare? Sono tantissime le persone che si pongono questa domanda.
Come in tutte le professioni, anche in quella dello psicologo sono previsti diversi obblighi a cui ottemperare ma se in merito a quello riguardante il rispetto del codice deontologico e degli aggiornamenti periodici FAD ECM per gli psicologi ci sono pochi dubbi, quando si parla di obbligo di denuncia la questione si fa più delicata ed è importante capire quali sono i confini del segreto professionale.
Dopo questa doverosa premessa, possiamo entrare nel vivo dei casi in cui lo psicologo ha la facoltà di rompere il segreto professionale e di contattare la pubblica autorità per una denuncia.
Quando lo psicologo deve denunciare?
Iniziamo con il dire che sono i due i livelli da considerare quando si parla di presentazione di una denuncia da parte di uno psicologo a seguito di una rivelazione di un paziente in corso di seduta.
Si può parlare di denuncia di reati commessi dal paziente stesso, ma anche di altri che, invece, lo stesso subisce, abusi in primis, e per i quali non si sente ancora pronto a rivolgersi a chi di dovere.
Per capire meglio la situazione, bisogna innanzitutto capire in quale contesto è avvenuto il colloquio. Se il paziente si è rivolto a uno psicologo che esercita la professione nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ha a che fare con un pubblico ufficiale.
Nei frangenti in cui, invece, la struttura è convenzionata, si parla di incaricato di pubblico servizio.
Il terzo caso da considerare, invece, è quello del libero professionista.
Un altro aspetto sul quale soffermarsi riguarda, invece, la tipologia di reato, che può essere o meno perseguibile d’ufficio (ossia senza bisogno che la persona offesa proceda alla denuncia).
Detto questo, è fondamentale ricordare che, nel momento in cui si viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio mentre si esercita, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, una professione sanitaria, sussiste l’obbligo di redigere il cosiddetto rapporto, presentando denuncia all’autorità giudiziaria.
Piccolo appunto: nel caso del libero professionista, al posto del termine “rapporto” si utilizza la parola “referto”.
Se il reato non è perseguibile d’ufficio, decade, in entrambi in casi sopra citati, l’obbligo di rapporto.
La posizione dello psicologo libero professionista
Cosa dire, invece, dello psicologo libero professionista? Che è obbligato per legge a presentare denuncia e referto nei casi in cui, durante l’esercizio della sua attività, dovesse venire a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. L’obbligo decade nelle seguenti circostanze:
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Rischio che il paziente si trovi ad avere a che fare con un procedimento penale;
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rischio di esposizione, per il professionista, a danni fisici, a una possibile compromissione della libertà – non solo sua, ma anche di un proprio congiunto – o dell’onore personale.
Lo psicologo libero professionista, esattamente come tutti gli altri cittadini italiani, ha l’obbligo di presentare denuncia alla pubblica autorità qualora dovesse venire a conoscenza dell’organizzazione di reati come attentati.
In generale, l’obbligo sussiste per tutti i reati che prevedono l’ergastolo. Ciò non accade, al contrario di quanto si possa pensare, per l’omicidio. In questo frangente, per poter parlare di carcere a vita, devono esserci condizioni come l’efferatezza del gesto delittuoso, l’eventuale premeditazione, la capacità di intendere e di volere dell’omicida (giusto per citarne alcune).
Concludiamo rammentando che, come previsto dall’articolo 13 del codice deontologico degli psicologi, il professionista, in caso di denuncia, è tenuto a riferire lo stretto necessario di quanto appreso durante l’esercizio della sua attività professionale, così da garantire comunque la tutela psicologica del paziente.
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